RENTRI – Sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 Maggio 2023, n. 126 l’atteso Decreto Ministeriale 4 Aprile 2023, n. 59 recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152”.

Il DM 59/2023 disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
  • il funzionamento del RENTRI;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con ISPRA;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo.

Il decreto prevede iscrizioni scaglionate nell’arco di 18-30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, inizieranno solo a partire da dicembre 2024.

Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, saranno definite dal ministero dell’ambiente con uno o più decreti direttoriali (previsti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore). Durante il periodo transitorio, verranno affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali software gestionali presenti sul mercato.

Il Decreto entra in vigore il 15 Giugno 2023  e dal 15 Dicembre 2024 saranno abrogati i modelli cartacei (registri e formulari).

Tempi di iscrizione

  • Dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi, devono iscriversi al Rentri i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori.
  • Dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi, tocca ai produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.
  • Dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi, si iscriveranno i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.