Gli Addetti Antincendio sono tutti i lavoratori incaricati, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.lgs. n. 81/08, dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.
Per ogni struttura devono essere individuati gli addetti locali alla gestione delle emergenze per:
- antincendio ed evacuazione
- primo soccorso
- evacuazione disabili
Quali sono i requisiti per la nomina come Addetto Antincendio?
La figura dell’Addetto Antincendio diventa effettiva solo in seguito alla conclusione del corso di formazione antincendio previsto (Livello 1, Livello 2 o Livello 3) in base al livello di rischio aziendale.
La formazione antincendio viene erogata in presenza ed è caratterizzata da moduli teorici ed una parte pratica:
- per tutti i livelli (L1, L2, L3) è previsto lo spegnimento di un focolaio mediante mezzi di primo intervento (estintori)
- Per la formazione L2 ed L3 sono previste prove di utilizzo di idranti con erogazione di acqua
- A tutti i partecipanti è richiesto di indossare appositi DPI durante lo svolgimento della prova pratica, in particolare casco, occhiali o visiera protettiva, guanti e giacca ignifughi.
Validità della nomina ed aggiornamento
In base alla valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare (mediante nomina scritta) e formare un numero sufficiente di Addetti Antincendio.
La validità del corso di formazione antincendio è quinquennale; allo scadere del tempo previsto è richiesto lo svolgimento del corso di aggiornamento antincendio, differente per i tre livelli (aggiornamento livello 1, aggiornamento livello 2 ed aggiornamento livello 3).